Una recente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio mette un punto fermo su una questione che da mesi divideva il mondo della scuola: chi si specializza per insegnare sul sostegno tramite il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e chi lo fa attraverso i più recenti percorsi Indire otterrà lo stesso valore in graduatoria, senza alcuna distinzione di merito legata alla via scelta.
Il TFA tradizionale è il percorso storico per ottenere l'abilitazione al sostegno: prevede una selezione d'ingresso impegnativa, sessanta crediti formativi da conseguire attraverso corsi universitari e un periodo di tirocinio pratico nelle scuole. Un percorso lungo, oneroso e non privo di ostacoli.
Accanto a questo, il decreto legge 71 del 2024 ha aperto una corsia alternativa, gestita da Indire, pensata per chi ha già maturato almeno tre anni di servizio specifico nel sostegno. Questo percorso si conclude con soli quaranta crediti, non richiede test di ammissione e, per chi possiede i requisiti di legge, esclude anche l'obbligo del tirocinio.
È proprio questa asimmetria — un iter più snello a fronte di uno più impegnativo — ad aver acceso la protesta di una parte dei docenti abilitati con il metodo tradizionale, convinti che le due strade non potessero portare allo stesso riconoscimento in termini di punteggio.
Il gruppo di insegnanti che si è rivolto al TAR puntava a ottenere graduatorie separate, o quantomeno un punteggio maggiorato per chi aveva affrontato il percorso più lungo e selettivo. La tesi di fondo era semplice: un corso di studi più impegnativo dovrebbe tradursi in un vantaggio concreto rispetto a chi ha seguito un iter ridotto, evitando così quella che veniva percepita come una concorrenza sleale nell'accesso alle cattedre.
Con la sentenza n. 14298/2026, il TAR Lazio ha respinto integralmente il ricorso. Il ragionamento dei giudici parte da un presupposto chiave: la minore durata del percorso Indire non è sintomo di una preparazione più debole, ma il riflesso di un punto di partenza diverso e già maturo. Chi accede a questa via non è un neofita della didattica inclusiva, ma un docente che ha già accumulato esperienza diretta in aula con studenti con disabilità, oppure che vanta una formazione equivalente conseguita all'estero.
Secondo questa lettura, l'esperienza pregressa funziona come un vero e proprio credito già acquisito sul campo, che giustifica la riduzione dei crediti formativi e l'esenzione dal tirocinio. Non si tratta quindi di un premio immeritato, ma di un bilanciamento tra teoria e pratica già dimostrata. Una volta completato l'iter, secondo i giudici, il titolo che ne deriva ha lo stesso valore legale, indipendentemente dalla strada percorsa per raggiungerlo.
Il TAR ha inoltre richiamato un principio più generale, che va oltre il caso specifico: quando è in gioco un interesse collettivo rilevante, questo può prevalere sulle aspettative dei singoli lavoratori. Nel caso della scuola italiana, l'urgenza è quella di colmare una carenza cronica di insegnanti specializzati nel sostegno, che spesso costringe le scuole ad affidare questi ruoli a personale privo di qualsiasi titolo specifico.
In quest'ottica, la scelta legislativa di accelerare l'immissione in ruolo attraverso percorsi differenziati ma equivalenti risponde a un'esigenza superiore: garantire continuità didattica e un servizio adeguato agli alunni con disabilità. Per questo motivo, secondo i giudici, non regge la richiesta di tutelare posizioni di vantaggio individuale a scapito di questo obiettivo.
Il risultato concreto della sentenza è che le graduatorie provinciali per il sostegno continueranno a includere in un'unica lista tutti i candidati abilitati, sia tramite TFA che tramite percorsi Indire, attribuendo a ciascuno lo stesso punteggio base, senza penalizzazioni per chi ha seguito la via più rapida legata all'esperienza già maturata sul campo.