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Abilitazione sostegno estera: valida solo se consente insegnamento nel Paese dove è stata conseguita

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Abilitazione sostegno estera: valida solo se consente insegnamento nel Paese dove è stata conseguita
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Con la nota numero 20446 del 14 luglio 2021 il Ministero dell’Università e della Ricerca chiarisce in merito alla validità per le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) dei titoli di specializzazione TFA sostegno conseguiti all’estero. Il caso analizzato è in particolare quello dei titoli presentati per tramite dell’agenzia denominata “Unimorfe International University” al Ministero dell’università e della ricerca circa il riconoscimento del presunto titolo, rilasciato dall’ente “Evergood Advisors Campus University” con presunta sede in Cipro.

Il Ministero evidenzia che:
– non è nota alcuna istituzione riconosciuta dallo Stato estero (Cipro) né in altri Stati, ove si sia conseguito il presunto titolo di specializzazione al sostegno;
– non è noto quale sia il rapporto tra “Evergood Advisors Campus University” con presunta sede in Cipro (come specificato nel “diploma integrativo”) e “Unimorfe International University”;
– non è noto dove ed a che titolo le istituzioni sopra citate operino e possano legittimamente rilasciare titoli di qualsiasi tipo.

Quando è valido il diploma di sostegno conseguito all'estero

Il Mur sottolinea quindi che il diploma di specializzazione al sostegno conseguito all’estero o altro titolo equivalente preso all’estero debba necessariamente consentire l’insegnamento del sostegno nel Paese ove è stato conseguito per consentire in Italia il correlato ingresso quale titolo spendibile nelle GPS.

NOTA MUR 0020446

Per il Ministero il titolo esibito dai richiedenti:
– non risulta titolo abilitante, in quanto in Cipro non è dimostrato che i possessori di tale titolo abilitante possano insegnare sostegno nelle scuole e in quale grado delle medesime;
– non risulta titolo accademico di specializzazione post lauream, (pur previsto per l’accesso in GPS che consentirebbe, se valido, di utilizzarlo come insegnante di sostegno), in quanto non è dimostrato in alcun modo che provenga da Istituzione di formazione superiore riconosciuta nello Stato di Cipro legittimata a rilasciare titoli ufficiali con valore legale a Cipro e non è
dimostrato che i possessori di tale titolo di specializzazione possano insegnare sostegno nelle scuole e in quale grado delle medesime.

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