Le assunzioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/22, in seguito alle modifiche apportate dal Decreto Sostegni-bis, si distinguono in ordinarie e straordinarie.
Le immissioni in ruolo ordinarie avverranno secondo le consuete percentuali: 50% da GaE e 50% da graduatorie di merito.
Le graduatorie di merito da cui attingere sono quelle relative a:
concorso ordinario 2016;
concorso straordinario 2018 (compresa la fascia aggiuntiva);
concorso straordinario 2020;
concorso straordinario STEM 2021.
Al termine della fase ordinaria, qualora ci siano ancora posti vacanti e disponibili (fatti salvi gli accantonamenti previsti per i concorsi ordinari di cui al DD n. 498/2020 – scuola dell’infanzia e primaria posti comuni e di sostegno – e al DD n. 499/2020 – scuola secondaria di primo e secondo grado posti comuni e di sostegno), sarà attivata una procedura straordinaria di assunzione dalla graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia e dai relativi elenchi aggiuntivi.
Procedura straordinaria da GPS
La procedura straordinaria si articola nelle seguenti fasi:
assunzione a tempo determinato, sui posti rimasti vacanti dopo le suddette consuete operazioni di immissioni in ruolo, dei precari inseriti nelle GPS di prima fascia posto comune e sostegno e nei relativi elenchi aggiuntivi;
assunzione a tempo determinato dei predetti docenti nella provincia e nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali risultano iscritti nella succitata prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi;
svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017;
prova disciplinare, cui accedono i docenti valutati positivamente al termine del predetto percorso di formazione e prova; la prova è superata raggiungendo una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio;
assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, in seguito alla valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova e al superamento della prova disciplinare, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio) nella medesima scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato;
in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, lo stesso va ripetuto; in caso, invece, di mancato superamento della prova disciplinare, il docente decade dalla procedura, per cui il contratto a tempo determinato non potrà essere trasformato a tempo indeterminato.
Sarà un decreto del Ministero dell’istruzione a disciplinare:
le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili;
la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare;
i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova.
Questa procedura, dunque,inizia con l’assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2020/21 sui posti rimasti vacanti e disponibili, per poi terminare con l’assunzione in ruolo, in seguito al superamento della prova disciplinare (cui accedono coloro i quali superano il percorso annuale di formazione e prova), valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.
L’assunzione e la conferma in ruolo sono previste con decorrenza giuridica 1°settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio nella medesima scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato.
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