Il 18 agosto 2025 il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 00599, ha riacceso i riflettori sulla natura giuridica dei titoli CLIL e sulla loro valutabilità nelle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze. La decisione ha stabilito un principio chiaro: solo le università sono autorizzate a rilasciare titoli validi per l’insegnamento con metodologia CLIL, mentre le SSML (Scuole Superiori per Mediatori Linguistici) restano escluse da questa possibilità.
Una precisazione che rischia di avere conseguenze pesanti sulle graduatorie già pubblicate e sugli incarichi assegnati negli ultimi anni.
L’O.M. n. 88/2024, valida per il biennio 2024-2026, distingue due tipologie di titoli utili ai fini CLIL:
Percorsi universitari previsti dall’art. 14 del D.M. 249/2010: almeno 60 CFU e un tirocinio di 300 ore. Hanno un valore di 6 punti nelle GPS.
Certificazioni come CeCLIL o corsi CLIL da 60 CFU associati a una certificazione linguistica (B2, C1, C2): valgono 3 punti nelle graduatorie.
In entrambi i casi, l’unico soggetto legittimato a rilasciare titoli validi è l’università.
Già nel 2024 il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) aveva chiarito con una nota ufficiale che le SSML non rientrano tra gli enti accreditati dal D.M. 249/2010 per l’erogazione di titoli CLIL con valore legale.
La sentenza del Consiglio di Stato conferma questa linea, annullando di fatto ogni possibilità di equiparazione tra i corsi delle SSML e quelli universitari.
Il principio ribadito è netto: solo i titoli CLIL universitari possono essere valutati nelle GPS. Quelli rilasciati da Scuole di Mediazione Linguistica, anche se simili per struttura e contenuti, non hanno valore legale.
Conseguenze immediate:
non sono valutabili per l’accesso alle graduatorie;
non possono essere utilizzati per ottenere incarichi, né a tempo determinato né a tempo indeterminato.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà ora verificare i casi in cui titoli non riconosciuti siano stati utilizzati per l’attribuzione di punteggio o incarichi. La revisione potrebbe riguardare graduatorie già pubblicate e incarichi assegnati fin dall’introduzione delle GPS.
La questione non è il contenuto dei corsi, ma chi rilascia il titolo. Il valore legale è riconosciuto solo se l’ente è un’università. Le SSML, pur offrendo percorsi formativi di qualità, restano escluse da questo riconoscimento giuridico.
👉 In sintesi, la sentenza 00599/2025 segna un punto fermo: per il CLIL contano solo i titoli universitari. Il Ministero sarà costretto a rivedere punteggi e nomine, aprendo una nuova fase di verifica nelle GPS.
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